(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, come modificato dall'Art. 1, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli enti locali territoriali e i loro consorzi legittimamente sostengono, anche con proprio personale assunto a tempo indeterminato a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonche' per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza; Visto l'Art. 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, cosi' come modificato dall'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare, con le modalita' e con i limiti di cui all'Art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli enti locali territoriali e ai loro consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle indicanti il termine friulano della localita' nella grafia ufficiale; Visto l'Art. 1, comma 10, della citata legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, che dispone la conformita' della segnaletica bilingue prevista dall'Art. 1, primo comma della legge regionale n. 20/1973 e successive modificazioni, e dall'art. 14 della legge regionale n. 15/1996, e successive modificazioni, a quanto disposto dalla legge 5 luglio 1995, n. 308, nonche' dalle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare mediante aggiunta del nome delle localita' in lingua minoritaria direttamente sotto il nome in italiano, con i medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello e secondo le caratteristiche contenute nell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, e dispone altresi', per i nomi delle localita' in lingua friulana, la scrittura nella grafia ufficiale, in conformita' agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 15/1996, come modificati, rispettivamente, dall'Art. 124, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e dall'Art. 57, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, e che la grafia dei toponimi friulani e' soggetta al preventivo parere dell'osservatorio della lingua e della cultura friulana; Considerato che le citate leggi regionali non contengono una dettagliata normativa per l'attuazione dei suddetti interventi; Ritenuta pertanto necessaria la definizione delle modalita' e dei criteri di riparto per la concessione del beneficio a favore degli enti locali territoriali e loro consorzi a fronte delle spese che essi affrontano per le esigenze delle minoranze linguistiche; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Sentito il competente comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si e' espresso favorevolmente sul testo proposto, nella seduta del 27 luglio 2000; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2246 del 27 luglio 2000, cosi' come modificata dalla deliberazione della giunta regionale n. 3035 del 13 ottobre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento relativo alle modalita' ed i criteri per la concessione, agli enti locali territoriali e loro consorzi, del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, di cui all'Art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20 e all'Art. 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra', quindi, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 ottobre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 16 novembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 48