(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, come
modificato dall'Art. 1, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000,
n.  13,  che  autorizza  l'amministrazione regionale a rimborsare, in
misura  non  superiore  al 75 per cento, le spese che gli enti locali
territoriali  e  i loro consorzi legittimamente sostengono, anche con
proprio  personale  assunto  a  tempo  indeterminato  a  fronte delle
esigenze   delle  minoranze  linguistiche,  per  traduzioni,  per  la
formazione  del  personale,  nonche'  per la stampa e l'affissione di
manifesti,  avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e
la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza;
    Visto l'Art. 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n.
15,   cosi'  come  modificato  dall'art.  57  della  legge  regionale
20 aprile  1999,  n.  9,  che autorizza l'amministrazione regionale a
rimborsare,  con  le modalita' e con i limiti di cui all'Art. 1 della
legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli enti locali territoriali e
ai  loro consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera
e  la  manutenzione  di  tabelle  indicanti il termine friulano della
localita' nella grafia ufficiale;
    Visto  l'Art.  1, comma 10, della citata legge regionale 3 luglio
2000,  n.  13,  che dispone la conformita' della segnaletica bilingue
prevista  dall'Art. 1, primo comma della legge regionale n. 20/1973 e
successive  modificazioni,  e  dall'art.  14 della legge regionale n.
15/1996,  e  successive  modificazioni, a quanto disposto dalla legge
5 luglio  1995, n. 308, nonche' dalle norme del codice della strada e
del  relativo  regolamento  di esecuzione ed attuazione approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in
particolare  mediante  aggiunta  del  nome  delle localita' in lingua
minoritaria  direttamente  sotto  il nome in italiano, con i medesimi
caratteri  e  dimensioni,  entro  lo  stesso  pannello  e  secondo le
caratteristiche  contenute  nell'art.  78  del decreto del Presidente
della  Repubblica  495/1992,  e  dispone  altresi',  per i nomi delle
localita' in lingua friulana, la scrittura nella grafia ufficiale, in
conformita'  agli  articoli 13 e 14 della legge regionale n. 15/1996,
come  modificati, rispettivamente, dall'Art. 124, comma 4 della legge
regionale  9 novembre  1998,  n.  13,  e dall'Art. 57, comma 1, della
legge  regionale  n. 9/1999, e che la grafia dei toponimi friulani e'
soggetta  al preventivo parere dell'osservatorio della lingua e della
cultura friulana;
    Considerato  che  le  citate  leggi  regionali non contengono una
dettagliata normativa per l'attuazione dei suddetti interventi;
    Ritenuta pertanto necessaria la definizione delle modalita' e dei
criteri  di  riparto  per la concessione del beneficio a favore degli
enti  locali  territoriali  e  loro consorzi a fronte delle spese che
essi affrontano per le esigenze delle minoranze linguistiche;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Sentito  il  competente  comitato  dipartimentale  per gli affari
istituzionali,  che si e' espresso favorevolmente sul testo proposto,
nella seduta del 27 luglio 2000;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2246 del
27 luglio  2000,  cosi'  come  modificata  dalla  deliberazione della
giunta regionale n. 3035 del 13 ottobre 2000;
Decreta:      E' approvato il "Regolamento relativo alle modalita' ed
i  criteri  per  la concessione, agli enti locali territoriali e loro
consorzi,  del  contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute
dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, di
cui  all'Art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20 e all'Art.
14,  comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 e successive
modificazioni  ed  integrazioni",  nel  testo  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  verra', quindi, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 25 ottobre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 16 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 48